IIIn base agli artt. 2195 e ss. del codice civile, l’imprenditore commerciale è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese ed è soggetto al fallimento
Chi è l’imprenditore commerciale
Il codice civile definisce la figura dell’imprenditore come quella di chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).
All’interno di questa vasta categoria, la principale distinzione da operare è quella tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo.
In particolare, è ritenuto imprenditore commerciale, a norma dell’art. 2195 c.c., chi esercita (nei termini di cui all’art. 2082 sopra esaminato):
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- un’attività bancaria o assicurativa
altre attività ausiliarie delle precedenti
Per conoscere i tratti della figura dell’imprenditore agricolo, invece, si rimanda alla nostra guida dedicata.
L’iscrizione nel registro delle imprese
La principale peculiarità della disciplina dell’imprenditore commerciale è rappresentata dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
L’iscrizione ha efficacia essenzialmente dichiarativa (tranne che nelle società di capitali, per le quali ha efficacia costitutiva), poiché serve a rendere opponibili ai terzi i fatti iscritti, sebbene all’imprenditore sia comunque riconosciuta la possibilità di dimostrare che i terzi fossero a conoscenza di fatti non iscritti.